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ARBITRATO

ARBITRATO
Si tratta di una modalità alternativa di risoluzione delle controversie basata su una procedura privata di accordo. Da quest’anno una forma differenziata è stata introdotta per il settore assicurativo per ridurre il contenzioso Forma di risoluzione delle controversie private, attuata senza dover ricorrere al contenzioso giuridico, il cui istituto è previsto dal Codice di Procedura Civile (artt. 806-840). Si tratta in pratica di un tipo di Adr (Alternative dispute resolution, ovvero Risoluzione alternativa delle dispute), in grado di risolvere una controversia senza passare per il tribunale. È necessario che l’accordo che rimette la soluzione di eventuali questioni sull’esito di un arbitrato, o clausola compromissoria, venga espresso chiaramente nel contratto, perché non può essere presunto. Per tale ragione, le polizze di assicurazione e i trattati di riassicurazione contengono clausole di questo tipo, nelle quali si definiscono i dettagli del procedimento arbitrale, indicando compiti e limiti di operatività degli arbitri, anche in base al tipo di assicurazione trattato. In caso di controversia, ciascuna delle parti nomina un arbitro e i due ne nominano a loro volta un terzo. Ogni decisione presa a maggioranza semplice dal collegio arbitrale così costituito, sarà poi vincolante per le parti in causa. Qualora il contratto non preveda espressamente l’elezione di un terzo arbitro e non vi sia accordo tra i due esistenti, sarà il Tribunale di competenza a nominarlo. Il giudizio arbitrale, o lodo, costituisce una procedura squisitamente privata, che rappresenta un atto negoziale alternativo al giudizio civile e non può essere equiparato a una sentenza, a meno che esso non venga depositato presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui è stato emesso e venga quindi reso esecutivo con pronuncia del giudice competente. Il lodo può essere comunque impugnato o revocato, in talune circostanze previste dalla legge.
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