ARBITRATO

13/07/2021
Si tratta di una modalità alternativa di risoluzione delle controversie
basata su una procedura privata di accordo. Da quest’anno una forma
differenziata è stata introdotta per il settore assicurativo per ridurre il
contenzioso
Forma di risoluzione delle controversie private, attuata senza dover ricorrere al contenzioso giuridico, il cui istituto è previsto dal Codice di Procedura Civile (artt. 806-840).
Si tratta in pratica di un tipo di Adr (Alternative dispute resolution, ovvero Risoluzione
alternativa delle dispute), in grado di risolvere
una controversia senza passare per il tribunale.
È necessario che l’accordo che rimette la
soluzione di eventuali questioni sull’esito di un
arbitrato, o clausola compromissoria, venga
espresso chiaramente nel contratto, perché
non può essere presunto. Per tale ragione, le
polizze di assicurazione e i trattati di riassicurazione contengono clausole di questo tipo,
nelle quali si definiscono i dettagli del procedimento arbitrale, indicando compiti e limiti di
operatività degli arbitri, anche in base al tipo
di assicurazione trattato.
In caso di controversia, ciascuna delle parti nomina un arbitro e i due ne nominano a
loro volta un terzo. Ogni decisione presa a maggioranza semplice dal collegio arbitrale
così costituito, sarà poi vincolante per le parti in causa. Qualora il contratto non preveda espressamente l’elezione di un terzo arbitro e non vi sia accordo tra i due esistenti,
sarà il Tribunale di competenza a nominarlo.
Il giudizio arbitrale, o lodo, costituisce una procedura squisitamente privata, che
rappresenta un atto negoziale alternativo al giudizio civile e non può essere equiparato a una sentenza, a meno che esso non venga depositato presso la cancelleria del
tribunale del luogo in cui è stato emesso e venga quindi reso esecutivo con pronuncia
del giudice competente. Il lodo può essere comunque impugnato o revocato, in talune
circostanze previste dalla legge.
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